La Cassazione in tema di usura sopravvenuta: anche per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge antiusura si applica la sostituzione automatica dei tassi convenzionali con i tassi soglia.

(Relazione dell’Avv. Roberto Sorcinelli al Convegno dell’11 aprile 2014 sul tema “Aspetti applicativi della sentenza n. 602/2013 della Cassazione sui mutui a tasso fisso stipulati prima del 24/3/1996: restituzione degli interessi pagati oltre la soglia anti usura vigente tempo per tempo” accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari)

Indice:
Introduzione: L’ usura sopravvenuta – il lungo silenzio dopo la L. 24/2001
La riapertura del dibattito: le prime decisioni dell’ABF
La sentenza 602/2013
Le fattispecie rilevanti
Applicazioni concrete: i mutui a tasso fisso

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Introduzione
L’ usura sopravvenuta – il lungo silenzio dopo la L. 24/2001

Il caso dell’usura sopravvenuta, dopo lunghi anni di silenzio nel dibattito dottrinale e nelle pronunce della giurisprudenza – specie di legittimità – è tornato di grande attualità a seguito di alcune sentenze della Corte di Cassazione di gennaio 2013 e delle quasi coeve decisioni dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF).
In effetti, tra i primi problemi applicativi della legge anti-usura, vi era stato proprio quello dell’applicazione della nuova disciplina ai contratti in essere al momento della sua entrata in vigore.
Come noto, la legge 108 del 1996 (entrata in vigore il 24 marzo 1996) ha sostituito l’originaria nozione di usura prevista dall’art. 644 cp – incentrata sugli elementi dello stato di bisogno o della difficoltà economico-finanziaria della vittima del reato – con la previsione di usurarietà degli interessi (quale corrispettivo della dazione o promessa di denaro o altra utilità) qualora tali interessi superino una certa soglia prevista dalla legge.
Si era, pertanto, subito posto il caso della pattuizione di interessi che – al momento della stipulazione del contratto – non potevano considerarsi usurari in difetto dell’approfittamento dello stato di bisogno del contraente ma che, successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina e della conseguente individuazione del tasso soglia, diventavano usurari.
Il dibattito che si era sviluppato era poi stato – in apparenza definitivamente chiuso – da una legge di interpretazione autentica, la legge 24 del 2001, la quale aveva apparentemente posto una pietra tombale sull’usura sopravvenuta stabilendo che «Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».
Apparentemente, dunque, con la legge di interpretazione autentica – applicabile come tale in via retroattiva – era stata sancita l’irrilevanza del fenomeno dell’usura sopravvenuta e si era delusa ogni speranza di chi aveva stipulato un contratto di mutuo prima della nuova legge e si trovava – pur in seguito alla sua entrata in vigore – a dover corrispondere interessi oggettivamente usurari in quanto superiori al tasso soglia.
È bene sottolineare che la differenza non era di poco conto: com’è noto, l’art. 1815, secondo comma, del codice civile stabilisce che, qualora siano convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Pertanto, a seconda del momento in cui era stato stipulato il contratto, il debitore poteva ritrovarsi a pagare interessi usurari ovvero a non dover pagare alcun interesse.

La riapertura del dibattito: le prime decisioni dell’ABF
Un ruolo assai importante per la reviviscenza dell’usura sopravvenuta, lo hanno giocato alcune decisioni dell’arbitro Bancario e Finanziario.
Una, in particolare, quella del Collegio di Roma del 29 febbraio 2012 n. 620 ha evidenziato un punto focale che funge da premessa a ogni altro discorso in tema di usura sopravvenuta ed ha permesso di superare lo sbarramento imposto dalla legge 24/2001. L’ABF di Roma, infatti, con tale decisione ha affermato che «la norma di interpretazione autentica dell’art. 2 legge n. 24/2001 non intende negare la rilevanza dell’usura sopravvenuta, ma solo escludere che alla stessa si applichino le sanzioni dell’art. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c.».
In effetti, rileggendo il testo dell’art. 1 legge n. 24/2001, si evince chiaramente che il dettato della norma è rivolto esclusivamente «ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile».

La sentenza n. 602 del 2013
La Corte di Cassazione, con l’importante sentenza emessa l’11 gennaio 2013 n. 602, ha finalmente affermato che «La disciplina di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 si applica ai contratti (nella specie, conto corrente con tasso d’interesse superiore a quello legale) contenenti tassi usurari, anche se stipulati prima della sua entrata in vigore, ove i rapporti non siano esauriti. Ne consegue che, in applicazione dell’art. 1 della legge n. 108 del 1996 e degli artt. 1319 e 1419, secondo comma, cod. civ., opera la sostituzione automatica dei tassi convenzionali con i tassi soglia applicabili in relazione ai diversi periodi».
In contrasto con l’importanza della statuizione, in realtà la motivazione della sentenza è abbastanza stringata e sintetica. La Corte, infatti, ha precisato che giurisprudenza ormai consolidata ha statuito che, «in mancanza di una previsione di retroattività» della legge 108/1996 «l’illiceità si ravvisa soltanto ove sussistano gli estremi del reato di usura ex art. 644 c.p.» nella sua originaria formulazione, vigente all’epoca della stipula del contratto: vantaggio usurario e approfittamento dello stato di bisogno del soggetto passivo.
Tuttavia, la stessa Corte precisa poi che – poiché comunque ai sensi dell’art. 1 legge 108/1996 – gli interessi corrispettivi e moratori vanno considerati usurari qualora superiori ai tassi soglia, essi andranno «automaticamente sostituiti, anche ai sensi degli artt. 1419, secondo comma e 1319 c.c., circa l’inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia».

Le fattispecie rilevanti
Sancita la rilevanza dell’usura sopravvenuta, appare utile cercare di individuare le situazioni concrete in cui essa possa dirsi verificata.
Si è detto che essa sussiste ogni volta che il tasso originariamente stabilito – in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge 108/1996, ossia in epoca anteriore al 24 marzo 1996 – non fosse usurario ma lo diventi se raffrontato ai tassi soglia successivamente stabiliti.
Orbene, ciò può verificarsi per effetto di diverse combinazioni di fattori.
Si ha usura sopravvenuta, ad esempio, quando vengono accresciute le voci del carico economico gravante sul cliente, quali le spese.
Oppure perché, a seguito dell’inadempimento del debitore, si applicano gli interessi moratori o altre penali.
Oppure a seguito di variazione unilaterale ex art. 118 del TUB dei tassi applicati e/o delle commissioni.
Ancora, per effetto di modifiche di legge o regolamentari della Banca d’Italia che comportino un aggravio delle condizioni del debitore.
O ancora, semplicemente per effetto della variazione in diminuzione del TEGM di riferimento dell’operazione in concreto considerata, o perché l’andamento del tasso variabile stabilito dalle parti supera ad un certo punto il tasso soglia.

Applicazioni concrete: i mutui a tasso fisso
Certamente, però, tra le applicazioni più interessanti del nuovo filone giurisprudenziale, vi sono tutti i mutui a tasso fisso stipulati ante 24 marzo 1996.
Si deve al riguardo premettere e ricordare che la stessa legge n. 24 del 2001, all’articolo 2, aveva stabilito che il tasso degli interessi pattuito nei mutui a tasso fisso in essere alla data della sua entrata in vigore, «è sostituito, salva diversa pattuizione più favorevole per il debitore, dal tasso indicato al comma 3», ossia il tasso del 9,96% fissato con riferimento al valore medio dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali nel periodo gennaio 1986 – ottobre 2000.
Per i mutui di importo originario non superiore ai 150 milioni di lire, accesi per l’acquisto di una abitazione non di lusso, il tasso di sostituzione è fissato all’8%.
Orbene, almeno a far data dal gennaio 1999 – salvo rare eccezioni – il tasso soglia è sempre rimasto al di sotto del tasso di sostituzione del 9,96% e spesso anche al di sotto del tasso di sostituzione dell’8%.
Da ciò è facile evincere come praticamente in tutti i casi di mutui a tasso fisso stipulati prima dell’entrata in vigore della legge 108 del 1996, sia possibile richiedere la restituzione degli interessi applicati in eccedenza rispetto al limite del tasso soglia.

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